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Regole sullesenzione allimposta di bollo per onlus e cooperative sociali
La questione delle onlus e delle loro esenzione dall'imposta di bollo.
Collaboro con una cooperativa sociale e mi è stato chiesto di acquistare delle marche da bollo per la vidimazione dei libri sociali ma ritengo che le onlus siano esenti dall?imposta di bollo. L?esenzione vale per qualsiasi documento o solo per determinati atti?
È bene premettere che le cooperative sociali sono considerate onlus di diritto e che per esse restano ferme le condizioni di maggior favore previste dalle specifiche leggi di riferimento. Si attua perciò un particolare regime ?opzionabile? tra la normativa di riferimento (legge 381/91) e le disposizioni in tema di onlus.
In relazione alla specifica agevolazione prevista dall?art.17 del dlgs 460/97, il riferimento alla tabella relativa agli atti, documenti e registri esenti dall?imposta di bollo fa pensare a un?esenzione soggettiva dall?imposta la quale avrebbe l?effetto di ricomprendere qualsiasi tipologia di documentazione relativa alla onlus. È opportuno precisare che la circolare ministeriale 168/E/98 ha precisato che gli atti non espressamente elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo, non possono godere del beneficio in parola.
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